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  • Lunedì 12 Settembre 2011 09:46
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    Normativa/Normative Varie

    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

    DECRETO LEGGE n. 138 del 13/08/2011

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    DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138

    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
    sviluppo. (11G0185) , in G.U.R.I. del 13 agosto 2011, n. 188
    

              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
    della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
    riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
    instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
    di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo
    sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
    dell'occupazione; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 12 agosto 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
             Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
     
      1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
    Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
    disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
    tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
    convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
    voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,  sono
    incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500
    milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
    tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
    "saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012,  al
    primo periodo del presente comma puo' essere ridotto  di  un  importo
    fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,
    comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  dell'articolo
    7, commi da 1 a 6, del presente decreto. 
      2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
    "e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
    sottoutilizzate". 
      3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
    predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto
    legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla
    legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita'
    indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre
    2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    2009, n. 14: 
        a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione
    degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
    dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
    quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
    2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009; 
        b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
    non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
    apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
    della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
    tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
    articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. 
      4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
    dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
    decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
    personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
    essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
    dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
    provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
    provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
    nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
    5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
    predetta data. 
      5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
    amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
    del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
    della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
    farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
    strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
    nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
    nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
    2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies,
    primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
    dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
    disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
      6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono  sostituite  dalle
    seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
    decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto
    il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
    cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
    di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del
    Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
    imposte indirette, inclusa l'accisa."; 
        b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre
    2013", sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012";  nel
    medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
    seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013". 
      7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e'
    inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del
    presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
    obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le
    modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel
    rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento,
    senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai
    dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1
    comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate
    annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
    tecniche per l'attuazione del presente comma". 
      8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
    modificazioni: 
        a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
    sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi"; 
        b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
    decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
    decorrere dall'anno 2012"; 
        c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
    decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
    decorrere dall'anno 2012"; 
        d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  700  milioni  di
    euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
    decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
    decorrere dall'anno 2013"; 
        e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per  1.700  milioni  di
    euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
    decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
    decorrere dall'anno 2013". 
      9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
    sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
        b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
    sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
    comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
    periodo sostituire le parole "di cui a  primi  due  periodi"  con  le
    seguenti: "di cui al primo periodo". 
      10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno
    2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"; 
        b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono
    sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013"; 
        c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono
    sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
      11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
    decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
    123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
    decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
    all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
    legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
    decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
    deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
    5. 
      12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
    puo' essere complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per
    cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,  comma  6,  in
    considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da
    1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i
    comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
    misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
    17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
    tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
    recante "Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
    comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione
    delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha  efficacia
    a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
    conversione del presente decreto, anche in assenza  del  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17,
    comma 6, del decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti
    soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione
    sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  non
    soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima  data  di
    entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
    percepiscono  le  somme  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione
    conseguentemente loro spettanti. 
      13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il  fondo
    di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da
    un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge
    compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del
    trasporto  pubblico  locale.  Il  50  per  cento  delle  risorse   e'
    attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella
    classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e'
    comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di
    trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 
      14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
    seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui
    il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia
    deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
    presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
    consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
    revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
    modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
    commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
    commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
    necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
    cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
    liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
    delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
    esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
    2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
    raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
      15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
    parola "emesse" sono aggiunte le  parole  "o  contratte"  e  dopo  le
    parole "concedere prestiti", sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  altre
    forme di assistenza finanziaria". 
      16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
    2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
      17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
    1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
    sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";
    nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla
    seguente: "dipendente"; 
        b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite
    dalle seguenti: "La disponibilita' al"; 
        c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  e'
    sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'". 
      18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
    in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
    del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
    qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
    data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
    dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
    data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
    necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
    del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
    fondi analoghi. 
      19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
    2001, n. 165,  in  fine  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il
    trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
    in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
    neutralita' finanziaria.". 
      20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
    comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  "2025",
    "2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
    "2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028". 
      21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
    che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
    predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la
    seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della
    disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma
    per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
    31 dicembre 2011. 
      22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
    pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
    decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
    legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del
    rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi
    ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
    di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
    servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
    a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
    di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
    applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
    del rapporto di lavoro."; 
        b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per
    raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
    ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
    causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
    dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
    nell'amministrazione,". 
      23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
    dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
    i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
    quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
    base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
    449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
    hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
    2011. 
      24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
    Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
    stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
    introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
    Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
    Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa  prassi
    europea, le stesse cadano il venerdi' precedente  ovvero  il  lunedi'
    seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero
    coincidano con tale domenica. 
      25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000
    milioni di euro. 
      26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Fermo  restando
    quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
    inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
    data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  consiliare  di
    cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del
    Comune. 
      27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,
    n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
    122, e' sostituito dal seguente: "17.  Il  Commissario  straordinario
    del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto
    del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti
    della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle
    anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del
    bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  viene
    dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione
    delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate
    a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione
    ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio
    sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da
    parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
    di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
    dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
      28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
    decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
    integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
    finanze. 
      29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art.
    1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i
    magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad
    effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla
    base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con
    riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di
    razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
    contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
    contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
    informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
    del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
    Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
    di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto
    legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.
    111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della
    legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,
    anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di
    cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio
    2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle
    fattispecie ivi indicate. 
      31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui
    all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con
    una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione
    degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni
    sportive, degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
    nella  trasmissione  della   memoria   della   Resistenza   e   delle
    deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n.
    211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo
    2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle
    Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo
    giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Sono
    esclusi  dalla  soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo,
    identificati con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun
    ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,
    nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella
    titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto.
    L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
    all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
    acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I
    rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza
    successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati
    o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
    su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni
    commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici  ovvero  di
    stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   essere
    attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato. 
      32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
    prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
    liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
    nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
    modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
    retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
    durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si
    applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
    in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
    decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
      33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
    sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
    applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
    enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
    medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
    dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
    degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
    amministrazioni centrali dello Stato.". 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                   Art. 2 
     
                     Disposizioni in materia di entrate 
     
      1.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
    economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
    raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
    europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga  all'articolo
    3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di  cui
    all'articolo 8 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro  lordi
    annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento  sulla
    parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del
    10 per cento sulla parte eccedente 150.000  euro.  Il  contributo  di
    solidarieta'  e'  deducibile  dal  reddito  complessivo,   ai   sensi
    dell'articolo 10 del  citato  testo  unico  n.  917  del  1986.  Sono
    abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto
    legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo  18,
    comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
    modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111.   Per
    l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  riguardante  il
    contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti  per
    le imposte sui  redditi.  Qualora  dall'applicazione  del  contributo
    derivi  un  aggravio  di  prelievo  superiore   a   quello   che   si
    determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale  del  48
    per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma  1,
    lettera e), del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,  il
    contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul  reddito
    delle persone fisiche cosi' calcolata  in  luogo  del  contributo  di
    solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni
    o indennita' assoggettate alla riduzione prevista  dall'articolo  13,
    comma 1. 
      2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita'  di
    attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza
    di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando  il  coordinamento
    tra le disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  quelle  contenute  nei
    soppressi articoli 9, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  e  18,
    comma 22-bis, del decreto-legge  n.  98  del  2011,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. 
      3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione
    autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
    adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
    pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
    l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
    estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
    nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
    l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
    ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
    nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
    ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
    decreti,  entro  il  31  dicembre  2011,  tenuto  anche   conto   dei
    provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
    pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
    dell'aliquota  di  base  dell'imposta  di  consumo  sulle   sigarette
    prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
    504 e successive modificazioni. L'attuazione delle  disposizioni  del
    presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
    1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
    entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
    allo Stato. 
      4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
    comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
    finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
    criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
    del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
    1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
    sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
    conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
    «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
      5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
      "2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti
    iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
    quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
    documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
    e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
    dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
    un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
    periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
    comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
    provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
    sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
    soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
    pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le
    disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
      2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies
    siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
    professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
    disposta nei confronti di tutti gli associati.". 
      6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
    ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
    cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
    medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
    20 per cento. 
      7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
    interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
    sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),
    ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
    finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: 
        a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
    equiparati; 
        b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
    decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis  del  medesimo  testo
    unico; 
        c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di   cui
    all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
        d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
      8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
    interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
    di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  al  risultato  netto  maturato
    delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
    5 dicembre 2005, n. 252. 
      9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
    interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°
    gennaio 2012. 
      10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal  1°
    gennaio 2012. 
      11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
    comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
    ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
    partire dal 1° gennaio 2012. 
      12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
    partire dal 1° gennaio 2012. 
      13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
    n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 26: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I soggetti  indicati
    nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso  obbligazioni,  titoli
    similari e cambiali finanziarie, operano  una  ritenuta  del  20  per
    cento, con obbligo di rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
    corrisposti ai possessori"; 
          2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
          3) il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "I  soggetti
    indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi
    di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
    testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero
    intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
    ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti
    indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in
    luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli
    altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti"; 
          4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
        b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
    parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto  di
    una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
    cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
    approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
    sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei
    proventi di cui al periodo precedente."; 
        c) all'articolo 27: 
          1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
          2) al comma 3, all'ultimo periodo,  le  parole  "quattro  noni"
    sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto". 
      14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo  il
    comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di  cui  ai
    commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
    riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
    ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
    testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
    individuazione  della  quota  dei  proventi   di   cui   al   periodo
    precedente.". 
      15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
    sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
        b) all'articolo 73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
    seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con
    sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con  sede  in
    Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento  nel  territorio  dello
    Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
    1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
    1983, n. 649, e successive  modificazioni,  non  sono  soggetti  alle
    imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono
    a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal  comma
    2 dell'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
    altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le  ritenute
    previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
    26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della
    legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.". 
      16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
    modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
    comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse. 
      17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
    dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli indicati nel
    comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica
    29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da  societa'  o  enti,  diversi
    dalle  banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da  azioni  non
    negoziate in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione
    europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
    europeo che sono inclusi nella lista di cui al  decreto  ministeriale
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
    sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli  interessi  passivi  sono
    deducibili a condizione che, al momento di  emissione,  il  tasso  di
    rendimento effettivo non  sia  superiore:  a)  al  doppio  del  tasso
    ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed  i  titoli  similari
    negoziati in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione
    europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
    europeo che sono inclusi nella lista di  cui  al  citato  decreto,  o
    collocati mediante offerta al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina
    vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
    aumentato di due terzi, delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari
    diversi dai precedenti. Qualora  il  tasso  di  rendimento  effettivo
    all'emissione superi i limiti  di  cui  al  periodo  precedente,  gli
    interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei
    predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con  decreto
    del Ministro dell'economia e delle  finanze  i  limiti  indicati  nel
    primo  periodo  possono  essere  variati  tenendo  conto  dei   tassi
    effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei  titoli  similari
    rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I  tassi  effettivi  di
    remunerazione  sono  rilevati  avendo   riguardo,   ove   necessario,
    all'importo  e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle   garanzie
    prestate.". 
      18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2: 
          1) il comma 1-ter e' abrogato; 
          2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "L'imposta  di
    cui al comma 1-bis si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi
    percepiti dai soggetti indicati al comma 1."; 
          3) nel comma 2,  le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis"; 
        b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter"  sono
    sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
        c) all'articolo 5, le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis". 
      19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
    il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
    dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
    equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
    testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  sono  computati
    nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"; 
        b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
    il seguente: "Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi  diversi
    derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
    31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
    601 ed equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi
    nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
    del medesimo testo unico sono computati nella  misura  del  62,5  per
    cento dell'ammontare realizzato;"; 
        c) all'articolo 7: 
          1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "la
    ritenuta  prevista  dal  comma  2  dell'articolo  26  del  D.P.R.  29
    settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi  dei  conti
    correnti bancari;"; 
          2) al comma 3, lettera c), le parole  "del  12,50  per  cento",
    ovunque ricorrano, sono soppresse; 
          3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:
    "Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
    dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601  ed  equiparati  e  dalle
    obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
    sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella  misura  del  62,5  per
    cento dell'ammontare realizzato;". 
      20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
    comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse. 
      21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
    17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse. 
      22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
    adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
    discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
    dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
    azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
    decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
    predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
    della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
    l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
    disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
    emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
      23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),
    del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  da
    assoggettare a ritenuta, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  26
    settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta   sostitutiva,   ai   sensi
    dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
    proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
    all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
    approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
    sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei
    proventi di cui al periodo precedente. 
      24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
    decorrere dal 1° gennaio 2012. 
      25. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
    disposizioni: 
        a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8  aprile  1974,
    n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno  1974,  n.
    216; 
        b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge  20  giugno
    1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
    1996, n. 425. 
      26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
    per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva
    di  cui  al  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.   239,   gli
    intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
    provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
    all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
    le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
    scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
    ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
    rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
    dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
    del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
    svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
    unico. 
      27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera  g-quater),
    del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  derivanti  da
    contratti  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,   si   applica
    l'aliquota del 12,5 per cento sulla  parte  di  redditi  riferita  al
    periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto  della
    polizza ed il 31 dicembre 2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei
    redditi di cui al precedente periodo si  tiene  conto  dell'ammontare
    dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi  e  del
    tempo  intercorso  tra  pagamento  dei  premi  e  corresponsione  dei
    proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del  Ministro
    dell'economia e delle finanze. 
      28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
    all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
    unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
    alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
    plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
    comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
    una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
    limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
    del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
    5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti  della
    determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
    67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
    imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
    acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
    e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
    essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
    metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
    rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
    il contribuente: 
        a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle
    plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi  di  cui  all'articolo
    44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986,  n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a   organismi   di
    investimento collettivo in valori mobiliari di cui  all'articolo  73,
    comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo  in  valori
    mobiliari di diritto estero, di cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,
    della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
        b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente
    dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
    decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
    lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
    annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
    finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
    secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
    articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
    novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
    certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
    essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
    versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
    provvista dal contribuente. 
      31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
    per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
    partecipazione agli organismi e fondi di cui  al  primo  periodo  del
    presente comma l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31  marzo
    2012,  con  comunicazione  ai  soggetti  residenti   incaricati   del
    pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
    delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
    soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
    contribuente. 
      32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
    lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
    redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
    al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
    dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
    da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
    approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
    per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
      33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
    risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
    2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
    successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
    ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
    negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
      35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
    8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  "446"  sono  aggiunte  le
    seguenti: "e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
    risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
    relazione al periodo di imposta precedente".  All'articolo  1,  comma
    1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
    195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le  seguenti:
    ", o per aggiornare o istituire gli indicatori  di  cui  all'articolo
    10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146". 
      36.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
    riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze  prioritarie
    di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  concordati  in
    sede europea, anche alla luce della eccezionalita'  della  situazione
    economica internazionale.". 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 3 
     
             Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso 
       e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche 
     
      1. In attesa della revisione dell'articolo 41  della  Costituzione,
    Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
    adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
    l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
    permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
    soli casi di: 
        a)  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dagli
    obblighi internazionali; 
        b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
        c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'  umana  e
    contrasto con l'utilita' sociale; 
        d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute
    umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
    dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
        e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. 
      2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
    economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
      3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
    comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
    disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
    degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
    dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
    decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
    comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
    semplificazione normativa. 
      4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui
    al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei
    predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3,  del  decreto  legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
    Costituzione  per  l'accesso  alle  professioni  regolamentate,   gli
    ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l'esercizio
    dell'attivita'  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera
    concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il
    territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di  offerta
    che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli  utenti
    nell'ambito della piu' ampia informazione  relativamente  ai  servizi
    offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati
    entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
    per recepire i seguenti principi: 
        a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e'
    fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
    intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
    di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
    ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
    Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
    laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
    una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'  o,
    in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria,  della  sede
    legale della societa' professionale; 
        b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire
    percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
    appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
    quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
    continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
    continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
    sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
    dovra' integrare tale previsione; 
        c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione
    deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento
    dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
    di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante
    dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,
    commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso
    al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
    complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in
    presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli
    Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in
    concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di
    primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le
    disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
    sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
        d) il  compenso  spettante  al  professionista  e'  pattuito  per
    iscritto  all'atto  del  conferimento   dell'incarico   professionale
    prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E'  ammessa  la
    pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.   Il
    professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza,
    a  rendere  noto   al   cliente   il   livello   della   complessita'
    dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
    ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
    dell'incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del
    compenso, quando il committente e'  un  ente  pubblico,  in  caso  di
    liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la
    prestazione  professionale  e'  resa  nell'interesse  dei  terzi   si
    applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
    della Giustizia; 
        e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare
    idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
    dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
    cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
    polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
    massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
    al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
    propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
    dei professionisti; 
        f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
    di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
    amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
    la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
    disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
    consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
    consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
    della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
    per le quali resta confermata la normativa vigente; 
        g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto
    l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
    professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
    delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
    trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
    ingannevoli, denigratorie. 
      6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
    alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
    di liberta' di impresa. 
      7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
    delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
    di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
    all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
    attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
    restrittiva. 
      8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
    attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
    quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
      9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: 
        a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del
    numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
    economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
    geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
    amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
    determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
    popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
        b) l'attribuzione di licenze o  autorizzazioni  all'esercizio  di
    una  attivita'  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo
    l'autorita' amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando
    l'offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia'  licenze  o
    autorizzazioni  per  l'esercizio  di  una  attivita'  economica   non
    soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa'  con  riferimento
    all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica; 
        c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
    di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
    all'interno di una determinata area; 
        d) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
    sedi deputate all'esercizio della  professione  o  di  una  attivita'
    economica; 
        e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
    sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
        f) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
    alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
    commercializzazione di taluni prodotti; 
        g) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
    attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
    all'operatore; 
        h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
    di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o
    indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
    di altro calcolo su base percentuale; 
        l) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
    all'attivita' svolta. 
      10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
    precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto. 
      11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
    in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
    comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
    limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
    competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sentita l'Autorita' per la concorrenza ed il mercato,  entro  quattro
    mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto, qualora: 
        a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; 
        b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,
    dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
    economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
    e' destinata; 
        c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o
    indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
    sede legale dell'impresa. 
      12. All'articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo
    2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento  militare  sostituire
    la lettera d) con la seguente: 
      "d) i proventi monetari  derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla
    lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze della  compatibilita'  finanziaria  con
    gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al
    rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,  dell'indebitamento
    netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita'  e
    crescita, al  Ministero  della  difesa,  mediante  riassegnazione  in
    deroga ai  limiti  previsti  per  le  riassegnazioni  agli  stati  di
    previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del  bilancio
    dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per  le
    spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative  agli
    eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione  del
    settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura  del
    10 per cento,  nel  fondo  casa  di  cui  all'articolo  1836,  previa
    deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro  degli
    immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che
    puo'  essere  destinata  agli  enti  territoriali   interessati,   in
    relazione alla complessita' e ai tempi dell'eventuale valorizzazione.
    Alla ripartizione delle quote si provvede con  decreti  del  Ministro
    della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
    al Ministero dell'economia e  delle  finanze;  in  caso  di  verifica
    negativa  della  compatibilita'  finanziaria  con  gli  equilibri  di
    finanza pubblica, i  proventi  di  cui  alla  presente  lettera  sono
    riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato". 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 4 
     
    Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
      referendum popolare e alla normativa dell'unione europea 
     
      1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
    liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,
    verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei
    servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  "servizi
    pubblici  locali",  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche
    compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e
    accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
    l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
    ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
    risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
    comunita'. 
      2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera  quadro  che
    illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
    alla liberalizzazione, i fallimenti  del  sistema  concorrenziale  e,
    viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
    all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento  di  un
    regime di esclusiva del servizio. 
      3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
    pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
    e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
    10 ottobre 1990, n. 287. 
      4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
    dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente
    secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque
    effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della
    gestione dei servizi. 
      5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
    servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
    attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
    sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
    preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
    prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
    esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti
    dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
    allo scopo. 
      6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
    incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
    l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
    ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
      7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
    svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
    di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
    dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
    n. 287, e successive modificazioni. 
      8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
    al  comma  1,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
    esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
    avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
    costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
    pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
    pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
    imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
    discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
    proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
    degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
    distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
    esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
    essa, dagli enti affidanti. 
      9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
    alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
    siano specifici divieti previsti dalla legge. 
      10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
    europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
    evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
    condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
    partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
    l'affidamento di omologhi servizi. 
      11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
    mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
    alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
        a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo  delle  reti,
    degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
    costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
    servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
    delle offerte dei concorrenti; 
        b)  assicura  che   i   requisiti   tecnici   ed   economici   di
    partecipazione alla gara siano proporzionati alle  caratteristiche  e
    al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto  della  gara
    garantisca  la  piu'  ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di
    eventuali economie di scala e di gamma; 
        c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata
    dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
    immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
    del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
    puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
    investimenti; 
        d) puo' prevedere l'esclusione di  forme  di  aggregazione  o  di
    collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
    tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
    relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
    collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
    concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
    conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
    di riferimento; 
        e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
    commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
    esperti nella specifica materia; 
        f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei  beni
    di cui al commi 29, e per la  determinazione  dell'eventuale  importo
    spettante al gestore al momento della  scadenza  o  della  cessazione
    anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
        g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine  di  garantire
    trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
      12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
    di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
    socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
    inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
    lettera di invito assicura che: 
        a) i criteri di valutazione delle offerte basati  su  qualita'  e
    corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
    prezzo delle quote societarie; 
        b) il socio privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
    servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
    nuovo affidamento; 
        c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione  del  socio
    privato alla cessazione della gestione. 
      13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
    valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
    inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
    puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
    che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
    gestione cosiddetta "in house". 
      14. Le societa' cosiddette "in  house"  affidatarie  dirette  della
    gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
    stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
    Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione
    dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
    soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
    dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
      15.  Le  societa'  cosiddette  "in   house"   e   le   societa'   a
    partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
    pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
    disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
    successive modificazioni. 
      16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
    servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c),  del
    medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
    la  scelta  del  socio  privato  e'   avvenuta   mediante   procedure
    competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
    compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
    le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
    3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
    modificazioni. 
      17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,
    primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, le societa' a partecipazione  pubblica  che
    gestiscono   servizi   pubblici   locali   adottano,    con    propri
    provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
    e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
    cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
    divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
    incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
    mercati regolamentati. 
      18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
    locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in  cui  il
    capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
    affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
    ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
    secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
    vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
    seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
    modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
    discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
    dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
    espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
    indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
    svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
    dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
    dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
    conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
    locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
    disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
      20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
    coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
    soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
    che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
    titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
    locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
    pubblico locale. 
      21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
    partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
    nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
    all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
    successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
    partecipazione al capitale della stessa societa'. 
      22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
    gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
    svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
    relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
      23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
    di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
    nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
    pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
      24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
    in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
    con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
    non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
      25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
    di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
    civile. 
      26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
    dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
    gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
    locale stesso. 
      27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
    applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
    alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
    gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
      29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
    caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
    gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
    necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
    per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
    comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
    da pesi e gravami. 
      30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni  di  cui
    al comma 1  non  sono  stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
    subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
    valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
    eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
    Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
    anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
    decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
    stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
      31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
    lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
    affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
    della cessazione anticipata della gestione. 
      32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
    comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
    modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
    quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
        a) gli affidamenti diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
    economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli
    affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
    lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
    apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo
    2012; 
        b) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
    improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
    dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; 
        c) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
    prevista nel contratto di servizio; 
        d) gli affidamenti diretti assentiti alla  data  del  1°  ottobre
    2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'  quotate  in  borsa  a
    tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359
    del codice civile, cessano alla scadenza prevista  nel  contratto  di
    servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
    progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero
    forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e
    operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
    entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31
    dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli
    affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
    deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
    giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
      33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
    una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
    dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
    o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
    servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
    procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,
    nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
    impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
    qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
    possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
    territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
    pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
    altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
    partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
    tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
    in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
    indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
    civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I
    soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
    comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara
    successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura
    competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
    forniti. 
      34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il
    servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai  commi
    19 a 27, il servizio di distribuzione di  gas  naturale,  di  cui  al
    decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  il   servizio   di
    distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16
    marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
    trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19
    novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,
    di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. 
      35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
    all'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 5 
     
                Norme in materia di societa' municipalizzate 
     
      1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui  all'art.  6-quinquies
    del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
    disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
    250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
    2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
    dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
    territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
    2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
    azionarie in societa' esercenti servizi pubblici locali di  rilevanza
    economica,  diversi  dal  servizio  idrico.   L'effettuazione   delle
    dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese  effettuate
    a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del  patto  di
    stabilita' interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale
    non puo' essere superiore ai proventi della  dismissione  effettuata.
    La quota non assegnata  agli  enti  territoriali  e'  destinata  alle
    finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 6 
     
    Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
      attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
      semplificazioni 
     
      1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma  3»  sono
    inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; 
        b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
    di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; 
        c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la
    denuncia e la dichiarazione di inizio  attivita'  si  riferiscono  ad
    attivita' liberalizzate  e  non  costituiscono  provvedimenti  taciti
    direttamente  impugnabili.  Gli   interessati   possono   sollecitare
    l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in  caso
    di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3  del
    decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
      2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
    disposizione, sono abrogati: 
        a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre  2006,
    n. 296; 
        b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
        c) il comma 2, lettera a), dell'articolo  188-bis,  e  l'articolo
    188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
    modificazioni; 
        d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
    152 e successive modificazioni; 
        e)  il  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  16  del   decreto
    legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
        f) l'articolo 36, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.
    205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»; 
        g) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009  e  successive
    modificazioni; 
        h) il decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 
      3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre  norme  in  materia  di
    gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,
    comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  i
    relativi adempimenti possono essere  effettuati  nel  rispetto  degli
    obblighi relativi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico
    nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190  e
    193  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
    modificazioni. 
      4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
    convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
    n. 111, sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "ubicato  nei  comuni
    inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche  o  citta'
    d'arte". 
      5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto  dall'articolo
    5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema  pubblico  di
    connettivita', una piattaforma tecnologica per  l'interconnessione  e
    l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
    di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,  attraverso
    strumenti condivisi  di  riconoscimento  unificati,  l'autenticazione
    certa dei soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
    del processo di pagamento.». 
      6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
    dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
    2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine  di
    consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
    debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 7 
     
    Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e
      misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia
      elettrica e del gas 
     
      1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro",  sono
    sostituite dalle seguenti: "superiore a  10  milioni  di  euro  e  un
    reddito imponibile superiore a 1 milione di euro"; 
        b) la lettera c) e' sostituita dalle  seguenti:  "c)  produzione,
    trasmissione e dispacciamento,  distribuzione  o  commercializzazione
    dell'energia elettrica; c-bis)  trasporto  o  distribuzione  del  gas
    naturale"; 
        c) le parole da: "La medesima disposizione"  fino  a  "o  eolica"
    sono soppresse. 
      2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
    disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
    articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
    a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
    dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16
    dell'articolo  81  del  decreto  legge  25  giugno  2008,   n.   112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
    determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di
    imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si
    applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. 
      6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate
    stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900
    milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 8 
     
           Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
     
      1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
    aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
    comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  ovvero
    dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare
    specifiche  intese  finalizzate  alla  maggiore   occupazione,   alla
    qualita'  dei  contratti  di  lavoro,  alla  emersione   del   lavoro
    irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
    gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
    all'avvio di nuove attivita'. 
      2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
    regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
    della  produzione  incluse  quelle   relative:   a)   agli   impianti
    audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni
    del lavoratore, alla classificazione e inquadramento  del  personale;
    c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato  o
    flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai  casi  di
    ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;   d)   alla   disciplina
    dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione  e  disciplina
    del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e
    continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e
    conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso
    dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento
    discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza
    del matrimonio. 
      3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
    vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
    del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
    di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
    si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
    maggioranza dei lavoratori. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 9 
     
                          Collocamento obbligatorio 
                        e regime delle compensazioni 
     
      1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
    le seguenti modifiche: 
        a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
    agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai
    fini del rispetto degli obblighi ivi previsti,  i  datori  di  lavoro
    privati che occupano personale  in  diverse  unita'  produttive  e  i
    datori di lavoro privati di imprese che sono parte di  un  gruppo  ai
    sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
    276 possono assumere in una unita' produttiva o,  ferme  restando  le
    aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in  una  impresa  del  gruppo
    avente sede in Italia, un numero  di  lavoratori  aventi  diritto  al
    collocamento mirato superiore a quello prescritto,  portando  in  via
    automatica le eccedenze a compenso del  minor  numero  di  lavoratori
    assunti nelle altre unita'  produttive  o  nelle  altre  imprese  del
    gruppo aventi sede in Italia»; 
        b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
      «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
    di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
    servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
    produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
    gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
    risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
    dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
    appartenente al gruppo»; 
      «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
    loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
    numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
    superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
    minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
    medesima regione»; 
      «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
    le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 10 
     
             Fondi interprofessionali per la formazione continua 
     
      1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o
    territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e  possono  altresi'
    utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
    formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 11 
     
         Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 
     
      1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
    unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
    preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
    idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
    eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
    i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
    alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
    i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
    avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
    essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
    entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei  relativo  titolo
    di studio. 
      2. In assenza  di  specifiche  regolamentazione  regionali  trovano
    applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
    comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196  e
    il relativo regolamento di attuazione. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 12 
     
             Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
     
      1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  603-bis  (Intermediazione  illecita   e   sfruttamento   del
    lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque
    svolga  un'attivita'  organizzata  di   intermediazione,   reclutando
    manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata  da
    sfruttamento,   mediante   violenza,   minaccia,   o   intimidazione,
    approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,
    e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la  multa  da
    1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
      Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
    sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 
        1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
    difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
    rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
        2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
    di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
    ferie; 
        3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
    sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
    lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
    personale; 
        4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
    metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
    degradanti. 
      Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
    pena da un terzo alla meta': 
        1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
    tre; 
        2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
    eta' non lavorativa; 
        3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
    situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
    delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
      Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
    agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
    oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
    dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
    nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo
    fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la
    pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per  i
    delitti di cui al primo comma importa altresi'  l'esclusione  per  un
    periodo di due anni  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi  o
    sussidi da parte dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici,  nonche'
    dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto
    luogo lo sfruttamento.  L'esclusione  di  cui  al  secondo  comma  e'
    aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso  da  soggetto  al
    quale sia stata applicata la  recidiva  ai  sensi  dell'articolo  99,
    secondo comma, numeri 1) e 3)». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 13 
     
    Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
      organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese  per
      i referendum 
     
      1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del  presente  decreto,  ai  membri  degli
    organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali,
    una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica  superiori  a
    90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i
    90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per  cento  per  la
    parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta  riduzione  il
    trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
    a 90.000 euro lordi annui. 
      2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
    riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
    trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
        a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per  cento  per  i
    parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale
    sia  percepito  un  reddito  uguale  o  superiore  al  15  per  cento
    dell'indennita' medesima. La riduzione si  applica  a  decorrere  dal
    mese successivo al deposito presso la Camera  di  appartenenza  della
    dichiarazione annuale relativa ai redditi delle  persone  fisiche  di
    cui  alla  legge  5  luglio  1982,  n.  441  dalla  quale  emerge  il
    superamento del limite di cui al primo periodo; 
        b) le Camere, in conformita' con quanto previsto  dai  rispettivi
    ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
    in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
    correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
    ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
    Commissioni. 
      3. La carica di parlamentare e' incompatibile con  qualsiasi  altra
    carica  pubblica  elettiva.  Tale  incompatibilita'  si   applica   a
    decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel  caso  in  cui,
    nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la
    convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge  25
    maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi  nella
    medesima data.». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 14 
     
              Riduzione del numero dei consiglieri e assessori 
              regionali e relative indennita'. Misure premiali 
     
      1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
    coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della
    collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui
    all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo
    20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
    e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori
    parametri: 
        a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
    esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
    inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
    abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
    abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
    di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
    di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
    di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
    milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
    regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
    ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
    regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
    presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
    inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
    aumentarne il numero; 
        b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia
    pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
    regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
    essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
    prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto; 
        c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012,  in  attuazione  di
    quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
    2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
    degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
    favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
    massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
    ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto; 
        d)  previsione  che  il  trattamento  economico  dei  consiglieri
    regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
    Consiglio regionale; 
        e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un  Collegio
    dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza  sulla  regolarita'
    contabile, finanziaria  ed  economica  della  gestione  dell'ente;  i
    componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco
    nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
    a livello regionale, nel Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al
    decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di  specifica
    qualificazione professionale in materia di  contabilita'  pubblica  e
    gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; 
        f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
    presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
    regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
    consiglieri regionali. 
      2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
    Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
    statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
    del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
    costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
    riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
    previste dalla normativa vigente. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 15 
     
                   Soppressione di Province e dimezzamento 
                         dei consiglieri e assessori 
     
      1.  In  attesa  della  complessiva   revisione   della   disciplina
    costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere  dalla
    data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla
    data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  soppresse  le
    Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al  censimento
    generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000  abitanti
    o la cui superficie complessiva  sia  superiore  a  3.000  chilometri
    quadrati. 
      2. Entro il termine fissato al comma 1 per  la  soppressione  delle
    Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province
    soppresse esercitano  l'iniziativa  di  cui  all'articolo  133  della
    Costituzione al  fine  di  essere  aggregati  ad  un'altra  provincia
    all'interno del territorio regionale, nel rispetto del  principio  di
    continuita' territoriale. 
      3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1
    ovvero nel caso in cui entro  il  medesimo  termine  non  sia  ancora
    entrata in vigore la legge statale di revisione delle  circoscrizioni
    provinciali, le funzioni esercitate  dalle  province  soppresse  sono
    trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte,  ai
    Comuni  gia'  facenti  parte  delle  circoscrizioni  delle   Province
    soppresse  oppure  attribuirle  alle  Province  limitrofe  a   quelle
    soppresse, delimitando l'area di competenza  di  ciascuna  di  queste
    ultime. In tal caso, con  decreto  del  Ministro  dell'Interno,  sono
    trasferiti  alla  Regione  personale,  beni,  strumenti  operativi  e
    risorse finanziarie adeguati. 
      4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in  Regioni
    con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. 
      5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle
    Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori
    provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata
    in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con
    arrotondamento all'unita' superiore. Resta fermo quanto previsto  dai
    commi da 1 a 3 del presente articolo. 
      6. La soppressione delle Province di cui al comma  1  determina  la
    soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede  nelle
    province  soppresse;  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono
    stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
      7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o  piu'  decreti  del
    Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
    competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    si  procede  alla  revisione  delle   strutture   periferiche   delle
    amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 16 
     
                        Riduzione dei costi relativi 
                   alla rappresentanza politica nei comuni 
     
      1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
    contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
    svolgimento delle funzioni  amministrative,  a  decorrere  dal  primo
    rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto,  nei  Comuni  con  popolazione  pari  o  inferiore  a  1.000
    abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono soppressi la
    Giunta ed il Consiglio comunale.  Tutte  le  funzioni  amministrative
    sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni
    contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante
    la costituzione, nell'ambito del territorio di una  provincia,  salvo
    quanto previsto dall'articolo 15 del  presente  decreto,  dell'unione
    municipale. 
      2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco e' eletto  a  suffragio
    universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di  votare  per  un
    candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o
    il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato  eletto  Sindaco
    il candidato alla carica che ottiene il maggior numero  di  voti.  In
    caso di parita' di voti, si applica l'articolo  71  del  Testo  unico
    degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
    267. Restano ferme le norme vigenti in  materia  di  ineleggibilita',
    incandidabilita' e incompatibilita'  e  per  la  presentazione  della
    candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino  a
    1.000 abitanti. 
      3. L'unione municipale e'  costituita  dai  comuni  contermini  con
    popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine  dell'esercizio
    in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei  servizi
    pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione  residente
    nel  territorio  dell'unione  municipale  e'  pari  almeno  a   5.000
    abitanti, salvo diverso limite demografico individuato  con  delibera
    della Giunta regionale. 
      4. Nel caso in  cui  non  vi  siano  altri  Comuni  contermini  con
    popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai
    fini della composizione degli organi di governo,  le  norme  previste
    per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9,
    lettera a). I comuni di cui al primo  periodo  costituiscono,  con  i
    comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi  dell'articolo  32  del
    citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive. 
      5. Gli organi dell'unione municipale sono  l'assemblea  municipale,
    il  presidente  dell'unione  municipale  e  la   giunta   municipale.
    L'assemblea  municipale  e'  costituita  dai   sindaci   dei   comuni
    costituenti  l'unione  municipale   ed   esercita,   sul   territorio
    dell'unione municipale, le competenze  attribuite  dal  citato  Testo
    unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale  elegge,  nel  suo
    seno, il Presidente dell'unione municipale, al  quale  spettano,  sul
    territorio  dell'unione  municipale,  le   competenze   del   Sindaco
    stabilite dall'articolo  50  del  citato  Testo  unico.  Spettano  ai
    Sindaci  dei  comuni  facenti   parte   dell'unione   municipale   le
    attribuzioni di cui  all'articolo  54  del  citato  Testo  unico.  Il
    Presidente  dell'unione   municipale   nomina,   fra   i   componenti
    l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da  un  numero
    di assessori non  superiore  a  quello  previsto  per  i  comuni  con
    popolazione uguale a quella complessiva  dell'unione  municipale.  La
    Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze
    di cui all'articolo 48 del citato Testo unico. 
      6. Lo statuto dell'unione  municipale  individua  le  modalita'  di
    funzionamento degli organi di cui  al  comma  5  e  ne  disciplina  i
    rapporti. 
      7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
    dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo, e' disciplinato il procedimento  di  prima  costituzione
    dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in  cui
    siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei  comuni  di  cui  al
    comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il
    Prefetto  stabilisca  per  i  Comuni  interessati  un   termine   per
    adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto  nomina  un
    commissario  ad  acta  al  fine  di  provvedere   alla   convocazione
    dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti. 
      8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in  materia
    di ordinamento e funzionamento dei Comuni. 
      9. A decorrere dal primo  rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale
    successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: 
      a) per i comuni con popolazione superiore a  1000  e  fino  a  3000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da
    cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito
    in due; 
      b) per i comuni con popolazione superiore a  3000  e  fino  a  5000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da
    sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori  e'  stabilito
    in tre; 
      c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino  a  10.000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da
    nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in
    quattro. 
      10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000  abitanti
    o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente
    piu' piccolo tra quelli associati», sono sostituite  dalle  seguenti:
    «10.000 abitanti, salvo diverso limite  demografico  individuato  con
    delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e  c)  del  medesimo
    comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b)  entro  il  31  dicembre
    2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti
    ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  citata  legge  n.  42  del
    2009". 
      11. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  del  collegio  dei  revisori
    successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
    revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione  da  un
    elenco nel quale possono essere inseriti,  a  richiesta,  i  soggetti
    iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali  di
    cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in  possesso  di
    specifica qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'
    pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti  territoriali.
    Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
    modalita' di attuazione del presente comma. 
      12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli  organi  di  governo
    degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
    prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo  227  del  Testo
    unico degli enti locali di cui  al  18  agosto  2000,  n.  267.  Tale
    prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
    Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
    dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.
    Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
    3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
    dell'Interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
    primo periodo. 
      13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge  31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, le parole «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32,
    le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
    dicembre 2012». 
      14. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
    semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
    locali, il Prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
    abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
    dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre  2009,
    n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del
    citato decreto-legge n. 78 del  2010.  Nel  caso  in  cui,  all'esito
    dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
    previsto dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  assegna  agli
    enti inadempienti un termine perentorio entro  il  quale  provvedere.
    Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un  commissario
    ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 17 
     
                            Disposizioni relative 
              al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 
     
      1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da
    esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero  di
    settanta, oltre al presidente e al segretario  generale,  secondo  la
    seguente ripartizione: 
      a) dodici esperti  di  chiara  fama,  qualificati  esponenti  della
    cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal
    Presidente della Repubblica e quattro  proposti  dal  Presidente  del
    Consiglio   dei   Ministri.   Fra   essi   l'Assemblea   nomina    un
    vicepresidente; 
      b)  quarantotto   rappresentanti   di   vertice   delle   categorie
    produttive, dei  quali  ventiquattro  rappresentanti  dei  lavoratori
    dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi  attivi
    e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea  nomina
    due vicepresidenti; 
      c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale  e
    delle organizzazioni di  volontariato,  dei  quali  cinque  designati
    dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e  cinque  designati
    dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea
    nomina un vicepresidente.". 
      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      "Gli atti del CNEL sono assunti a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
    componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il
    segretario  generale,  puo'  istituire  fino  a  quattro  commissioni
    istruttorie, in ciascuna delle quali siedono  non  piu'  di  quindici
    consiglieri,  proporzionalmente   alle   varie   rappresentanze.   La
    presidenza di ciascuna commissione  istruttoria  spetta  ad  uno  dei
    vicepresidenti.". 
      2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
    936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
    ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
    articolo. Entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
    decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi
    rappresentanti delle categorie produttive  di  cui  alla  lettera  b)
    dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito
    dal precedente comma 1. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 18 
     
                          Voli in classe economica 
     
      1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle
    amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a
    ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
    degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di
    aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
    indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari
    che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio
    all'interno dell'Unione europea  utilizzano  il  mezzo  di  trasporto
    aereo, volano  in  classe  economica.  Resta  fermo  quanto  previsto
    dall'articolo 1, comma 216, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266.
    All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le
    parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima
    fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 19 
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
    decreto, di cui, rispettivamente,  all'articolo  1  commi  16  e  25,
    all'articolo 2  comma  1,  all'articolo  5  e  all'articolo  7,  pari
    complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno  2012  a  1.280
    milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni  di  euro  per  l'anno
    2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni  di  euro  per
    l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a  1.330
    milioni per l'anno 2013 ed  a  1.439  milioni  per  l'anno  2014,  si
    provvede  con  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
    presente decreto. 
      2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 20 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze  
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    
     
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